Anche gli edifici collabenti, meglio conosciuti come “ruderi“, ora godono delle agevolazioni spettanti alla prima casa.
Gli immobili collabenti, che sono classificati in categoria catastale F/2, usufruiscono dell’ agevolazione ICI/IMU “prima casa”, al pari di quelli in corso di costruzione o da ultimare; lo conferma la Corte di Cassazione.
Alcuni chiarimenti terminologici possono essere utili: si intende rudere, o edificio collabente, uno stabile non abitabile e quindi incapace di produrre reddito, un fabbricato in avanzato stato di abbandono e degrado, non più idoneo all’uso a cui era destinato, totalmente o parzialmente inagibile.
Si definisce invece prima casa, in ambito fiscale, l’immobile in cui si ha la residenza, nonché l’unica proprietà del contribuente nello stesso Comune. L’ abitazione principale è il luogo in cui il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per incentivare l’acquisto della prima casa, il sistema fiscale prevede già da tempo alcune agevolazioni, tra cui la riduzione dell’imposta di registro o dell’IVA. Un’ attesa ordinanza della Corte di Cassazione ha finalmente fatto chiarezza, includendo anche il recupero di ruderi fra le iniziative che godono di benefici al pari della prima casa.
Affinché l’agevolazione “prima casa” si applichi all’acquisto di un “fabbricato collabente”, la Cassazione (tramite l’ordinanza n. 3913/2025) ha indicato le seguenti condizioni da rispettare:
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Fonte: Paradigma Italia